CLP “Classification, Labelling and Packaging”
Recepimento a livello europeo del GHS attraverso il Regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Con l’approvazione del CLP, l’Europa è il primo grande spazio economico ad aver adottato il sistema mondiale armonizzato dell’ONU in materia di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici.
Tipologia documento:
Regolamento di recepimento europeo del GHS che abrogherà completamente nel 2015 la Direttiva 67/548/CEE e la Direttiva 1999/45/CE.
Applicazione:
obbligatorio per le sostanze dal dicembre 2010 e per le miscele dal giugno 2015, anno in cui terminerà il periodo di transizione e coesistenza con le Direttive sopra citate.

REACH “Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals”
Regolamento CE 1907/2006 relativo alla registrazione, alla valutazione, all’autorizzazione e alla restrizione delle sostanze e delle miscele. Con tale strumento, modificato dal CLP attraverso il Regolamento CE 453/2010, l’Europa garantisce al suo interno una circolazione di prodotti chimici regolati nel loro contenuto da precisi limiti di concentrazione relativi ad alcune sostanze o miscele definite “pericolose”. Il Regolamento sviluppa una serie di allegati nei quali vengono catalogati tutti quei composti che, nei prodotti, non devono superare lo 0,1% del peso totale.
Tipologia documento:
Regolamento Europeo che demanda agli stati membri il compito di definirne il piano di controllo, la sorveglianza e le sanzioni (art.126); delega rispetto alla quale l’Italia è inadempiente dal dicembre 2008.
Applicazione:
completamente in vigore dal giugno 2009.

Direttiva CE 42/2004
determina il quantitativo massimo di TVOC presente in alcune pitture e vernici dovuto all’uso di solventi organici all’interno delle stesse. Il contenuto dei composti organici presenti viene determinato in peso secondo ISO 11890-2 e/o ASTMD 2369. La Direttiva individua 12 sottocategorie di prodotto suddivise a loro volta in due tipologie caratterizzate da limiti distinti: soluzioni a base acquosa o a base solvente.
Tipologia documento:
Direttiva Europea recepita in Italia con D.lgs. 161 del 27 marzo 2006.
Applicazione:
in vigore dal maggio 2006.

Decisione CE 544/2009
stabilisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni: con riferimento alle sottocategorie applicabili in ambiente indoor, viene sostanzialmente dimezzato il quantitativo massimo di TVOC determinato dalla Direttiva CE 42/2004; la qualità chimica di prodotto viene implementata con l’introduzione di limitazioni sulla presenza di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e metalli pesanti; viene escluso dal marchio qualsiasi prodotto classificato come molto tossico, tossico, cancerogeno, teratogeno, nocivo o mutageno.
Tipologia documento:
Decisione Europea di riferimento per il marchio Ecolabel su prodotti vernicianti per decorazione e protezione, coloranti del legno e prodotti connessi destinati ad uso professionale e non professionale, concepiti principalmente per la decorazione e commercializzati come tali.
Applicazione:
abrogata dalla Decisione UE 312/2014

Decisione UE 312/2014
Ridefinisce i criteri per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica stabiliti dalla Decisione CE 544/2009 accorpandoli con quelli della Decisione CE 543/2009 (specifica per prodotti vernicianti per esterni): il quantitativo massimo di TVOC determinato dalle sopraccitate Decisioni viene ulteriormente abbassato di circa 1/3 e la qualità chimica di prodotto viene implementata con l’introduzione di un limite SVOC a limitazione dei quantitativi di composti semivolatili di ogni sottocategoria.
Tipologia documento:
Decisione Europea di riferimento per il marchio Ecolabel su prodotti vernicianti per decorazione di interni ed esterni, rivestimenti e pitture per pavimenti, sistemi di tintura, pitture decorative (liquide o in pasta, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze dei consumatori), compresi impregnanti per legno e impalcati, rivestimenti per muratura e prodotti per il finissaggio (primer) dei metalli, nonché sottofondi per tali prodotti, ai sensi Direttiva CE 42/2004.
Applicazione:
non cogente.

GPP “Green Public Procurement” (Comunicazione 302/2003)
E’ uno strumento volontario di politica ambientale che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Secondo tale strumento le procedure d’appalto devono essere regolamentate da criteri prestazionali capaci di premiare i prodotti meno energivori, costituiti da materiale riciclato, privi di sostanze nocive, facilmente riciclabili, di maggior durata oppure che siano il risultato di processi produttivi meno impattanti.
Tipologia documento:
Comunicazione della Commissione al Consiglio e Parlamento Europeo per la politica integrata dei prodotti nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
Applicazione:
non cogente.

Francia (Décret n° 2011-321)
regolamento sulle emissioni VOC e formaldeide dei materiali da costruzioni. Il decreto rende obbligatorio l’apposizione di un’etichetta recante la classe di emissione sui prodotti da costruzione installati negli ambienti indoor.
Tipologia documento:
Decreto Nazionale che introduce una nuova concezione di riferimenti analitici nella richiesta dei requisiti prestazionali dei materiali da costruzione.
Applicazione:
obbligatorio dal settembre 2013 su tutti i prodotti per interni commercializzati in Francia.

Germania (Marchio “Ü”)
Il DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik) utilizza le liste AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten) come approccio per le analisi riguardanti le basse emissioni di VOC nei materiali che vengono commercializzati in Germania e marcati CE. Il marchio Ü viene rilasciato dal DIBt per un materiale da costruzione qualora questo soddisfacesse una serie specifiche emissive non richieste per l’assegnazione del marchio CE Europeo. Tra i requisiti supplementari richiesti dal regolamento vi è quello di sottoporre i prodotti ad una serie di test su camera di prova standard al fine di quantificarne le emissioni TVOC, SVOC e di quei composti definiti pericolosi secondo Reg. CE n.1272/2008.
Tipologia documento:
Protocollo di certificazione di ente pubblico, il DIBt appunto, le cui regole vigenti in merito ai prodotti da costruzione (che attualmente impongono requisiti addizionali ai prodotti coperti da norme armonizzate europee e recanti la marcatura CE) sembrerebbero violare i principi di libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea.
Applicazione:
obbligatorio all’interno del mercato tedesco per pavimenti e rivestimenti per parquet, collanti e resine per pavimenti, rivestimenti murari, pavimenti per lo sport e, da gennaio 2014, anche per carte da parati.

Belgio (Progetto 568/2012)
sull’impronta del sistema di certificazione tedesco, il Progetto (basato sull’emanazione di un Regio Decreto) stabilisce i livelli di soglia per le emissioni nell’ambiente confinato dei prodotti da costruzione destinati ad usi interni; non ancora in vigore, l’iniziativa abbraccia l’attuale tendenza europea ad uniformare metodi e strumenti di prova per determinare la qualità chimica di un materiale in funzione di ciò che emette nell’ambiente.
Tipologia documento:
Progetto di Legge
Applicazione:
non ancora in vigore

Germania (GEV emicode)
basato sul sistema d’analisi adottato dal DIBt, il protocollo GEV ne semplifica i procedimenti diagnostici ma ne abbassa notevolmente i limiti tossicologici di soglia (LCI), configurandosi come il metodo maggiormente restrittivo (a livello di concentrazioni d’inquinanti ammesse) d’Europa.
Tipologia documento:
Marchio di Certificazione
Applicazione:
non obbligatorio
Finlandia (RTS-M1)
viene effettuato con camere di dimensioni ridotte (Nordtest Climpaq da 50,9 litri) e con protocolli d’analisi non standardizzati con i precedenti. Il metodo inizia ad essere superato dalle moderne tecnologie, ciononostante continua ad offrire solidi dati di riferimento parametrizzabili con i risultati ottenibili con la moderna Camera di Prova Standard Europea.
Tipologia documento:
Sistema di etichettatura utilizzato solo in Finlandia ed aperto a tutti i produttori, importatori ed esportatori di prodotti per l’edilizia.
Applicazione:
non obbligatorio

Italia (D.M. 10/10/2008)
i pannelli a base di legno e i manufatti con essi realizzati, sia semilavorati che prodotti finiti, non possono essere immessi in commercio se la concentrazione di equilibrio di formaldeide che essi provocano nell’aria dell’ambiente di prova supera il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3). Tale valore definisce una classe emissiva “E1” sancita dalla UNI EN 13986 che può essere verificata con una misurazione della concentrazione di equilibrio secondo UNI EN 717-1.
Tipologia documento:
Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la regolamentazione delle emissioni di formaldeide dai pannelli a base di legno.
Applicazione:
in vigore dal dicembre 2008

Italia (D.M. 11/04/2008)
Accogliendo l’indicazione contenuta nella Comunicazione 302/2003 della Commissione Europea, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha elaborato, attraverso un processo di consultazione con enti locali ed in collaborazione con strutture tecniche di supporto (ENEA, ISPRA, ARPA), il “Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement” (PAN GPP). Tale progetto ha l’obiettivo di massimizzare la diffusione del GPP presso gli enti pubblici in modo da svilupparne in pieno le sue potenzialità in termini di miglioramento ambientale, economico ed industriale. Il PAN GPP identifica le categorie prioritarie di beni e servizi su cui definire una lista prestazionale di “Criteri Ambientali Minimi” (CAM) a cui i prodotti devono rispondere per essere selezionabili nelle gare d’appalto pubbliche. La categoria legata all’edilizia possiede dei CAM, definiti con G.U. n.16 del 21/01/2016 Allegato I, che descrivono i requisiti prestazionali legati all’emissività chimica di tutti i prodotti impiegati per le rifiniture interne degli edifici:
• controsoffitti e contropareti in cartongesso
• pitture e vernici
• tessili per pavimentazioni e rivestimenti
• laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili
• pavimentazioni in legno
• altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi)
• adesivi e sigillanti
• pannelli per rivestimenti interni
• intonaci
Tipologia documento:
Piano d’Azione Nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione in recepimento al Green Public Procurement.
Applicazione:
non ancora cogente.

Il “Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement” rappresenta un importantissimo documento che anticipa i criteri certificativi che saranno adottati in Italia per la catalogazione dei materiali “basso emissivi” idonei alla salute del cittadino in ambienti indoor; l’attenzione italiana nei confronti della qualità dell’aria interna segue però da tempo un altro essenziale filone d’analisi tracciato a livello europeo da diversi enti certificatori e finalizzato alla valutazione chimica degli ambienti costruiti. Di seguito si elencano le maggiori realtà certificative comunitarie impegnate nella classificazione di salubrità ambientale del costruito.